Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri)
Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 o Decreto R.E.N.T.Ri, che disciplina il R.E.N.T.Ri, acronimo di Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (il registro è stato istituito con l’art. 188 bis del decreto legislativo 152/2006 o Testo Unico Ambientale ed è stato successivamente disciplinato dal DM 59). La norma introduce importanti cambiamenti per enti e aziende che producono e gestiscono i rifiuti, in particolare i rifiuti industriali.
Cos’è il R.E.N.T.Ri
Il R.E.N.T.Ri è il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’articolo 188 bis del decreto legislativo 152/2006 o Testo Unico Ambientale e dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, integrato con norme successive, fra cui il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023.
È un registro elettronico – quindi digitale – che tiene traccia dei rifiuti prodotti e gestiti nel nostro Paese e che si configura come un vero e proprio strumento a supporto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per monitorare i dati ambientali, rendendoli disponibili sia per le attività di vigilanza e controllo che per le politiche dell’ambiente.
Proprio a questo scopo, il ministero, grazie anche al supporto tecnico e operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha realizzato un portale dedicato, dove accreditarsi e quindi iscriversi al R.E.N.T.Ri. Qui sono indicati anche gli adempimenti e le modalità operative per la trasmissione dei dati in modalità digitale.
Chi è obbligato a iscriversi al R.E.N.T.Ri ed entro quando
La normativa indica i soggetti obbligati a iscriversi al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti e le tempistiche per l’iscrizione.
Soggetti obbligati e non obbligati
Sono tenuti a iscriversi al R.E.N.T.Ri, attraverso l’accreditamento alla piattaforma istituita dal Ministero:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
- i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
- nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..
Non sono obbligati a iscriversi al R.E.N.T.Ri gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi.
Scadenze e tempistiche per iscriversi
Le scadenze per l’iscrizione al R.E.N.T.Ri non sono uguali per tutti. Il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, infatti, prevede tempistiche diverse a seconda della tipologia di attività svolta e della dimensione aziendale:
- gli enti e le aziende che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (i cosiddetti produttori di rifiuti) e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali con più di 50 dipendenti devono iscriversi a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- gli enti e le aziende che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti devono iscriversi a partire dal 15 giugno 2025 entro il 14 agosto 2025;
- tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi devono iscriversi dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Come cambiano i documenti obbligatori per la tracciabilità dei rifiuti?
L’entrata in vigore del Decreto R.E.N.T.Ri ha portato con sé alcuni cambiamenti nella gestione della documentazione sulla tracciabilità dei rifiuti. Ripercorriamo brevemente i tratti salienti della legislazione in materia e quali sono i principali obblighi per chi produce e gestisce rifiuti. La norma cardine è il decreto legislativo 152/2006 o Testo Unico Ambientale e successive modifiche, che recepisce alcune direttive comunitarie in materia e stabilisce una serie di adempimenti per enti e aziende:
- classificazione dei rifiuti tramite l’attribuzione del codice CER/EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) che indica il tipo di rifiuto prodotto;
- scelta e verifica dei fornitori che gestiscono i rifiuti, per accertarsi che le aziende coinvolte nel processo di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento – oltre alle operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario – abbiano le necessarie autorizzazioni e i titoli abilitativi per operare;
- compilazione dei documenti che permettono di tracciare i rifiuti dalla produzione al deposito: dichiarazione MUD, registro di carico e scarico, formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
La normativa R.E.N.T.Ri introduce importanti cambiamenti nella gestione di registro di carico e scarico e formulario.
Registro di carico e scarico e R.E.N.T.Ri
Il registro di carico e scarico è uno dei documenti essenziali per garantire una gestione conforme dei rifiuti, perché indica quali e quanti di questi sono stati generati e gestiti dall’azienda. È quindi fondamentale per la loro tracciabilità, che consente all’organizzazione di dimostrare la sua conformità e responsabilità, anche in caso di controlli.
Con l’entrata in vigore del Decreto R.E.N.T.Ri a giugno 2023, il registro di carico e scarico, per i soggetti obbligati a R.E.N.T.Ri., diventa progressivamente digitale. L’obiettivo è semplificare la consultazione delle informazioni e agevolare i processi di controllo da parte delle autorità competenti. L’obbligo di redigere il registro in formato digitale entra in vigore il 13 febbraio 2025 o all’atto dell’iscrizione al R.E.N.T.Ri. Fino a tale data, i soggetti obbligati devono continuare a compilare il registro in formato cartaceo, sottoponendolo alla vidimazione della camera di commercio competente, secondo le procedure stabilite per i registri IVA. Per i soggetti non obbligati a R.E.N.T.Ri. il registro resta cartaceo.
Una volta iscritti al R.E.N.T.Ri, la compilazione digitale diventa la prassi: i soggetti obbligati devono predisporre il registro in formato digitale e vidimarlo digitalmente. La comunicazione dei dati a R.E.N.T.Ri. deve essere trasmessa mensilmente entro la fine del mese successivo all’annotazione, mentre le tempistiche per la compilazione del registro di carico e scarico restano le stesse del documento cartaceo (i movimenti di carico devono essere annotati entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui sono stati prodotti, i movimenti di scarico entro 10 giorni dalla data in cui il trasportatore ritira i rifiuti).
Per approfondire, leggi di più sul registro di carico e scarico.
Formulario di identificazione dei rifiuti e R.E.N.T.Ri
Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è un documento obbligatorio per il trasporto dei rifiuti. Deve essere compilato dal produttore del rifiuto o dal trasportatore, se il primo non può farlo.
Deve contenere una serie di informazioni fondamentali sul rifiuto, tra cui l’origine, la quantità, la tipologia e il codice CER/EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la classe di pericolo, i dati identificativi del produttore, del detentore e del trasportatore del rifiuto, nonché del destinatario e del mezzo di trasporto utilizzato. Deve includere anche la data e il percorso seguito dal mezzo per il trasporto, e i dati sull’impianto di destinazione.
Con l’entrata in vigore del Decreto R.E.N.T.Ri (DM 59/2023) a giugno 2023, anche il formulario di identificazione dei rifiuti diventa digitale, per i soggetti obbligati a R.E.N.T.Ri. e per i soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico.
L’articolo 5 del DM 59/2023 introduce, infatti, il nuovo modello di FIR, disponibile nell’allegato II del decreto. L’obbligo di redigere il FIR in formato digitale entrerà in vigore il 13 febbraio 2026.
Il formulario resta cartaceo per i soggetti non obbligati.
Per i soggetti obbligati a registrarsi al R.E.N.T.Ri, invece, la compilazione diventa completamente digitale, dopo un periodo di rodaggio. Il formulario viene compilato e vidimato digitalmente, aggiornato dai soggetti coinvolti attraverso i loro software gestionali e trasmesso tramite la piattaforma R.E.N.T.Ri. Questo processo assicura una compilazione digitale e una firma in ogni fase, dalla produzione al trasporto fino all’impianto di destinazione, rendendo il FIR accessibile a tutti gli attori coinvolti nella gestione del rifiuto.
Per saperne di più su vidimazione, tempistiche e adempimenti per soggetti obbligati e non obbligati a R.E.N.T.Ri., leggi l’approfondimento: Formulario identificazione rifiuti (FIR).
A norma col R.E.N.T.Ri insieme a Omnisyst
Omnisyst, il principale gestore indipendente di rifiuti industriali in Italia, opera come intermediario senza detenzione. Questo significa che ci occupiamo del recupero e dello smaltimento dei rifiuti per conto delle aziende che ci scelgono, inserendoci completamente nel sistema di co-responsabilità amministrativa e penale previsto dalla legge. Offriamo soluzioni personalizzate per la gestione dei rifiuti industriali alle aziende, grazie anche al nostro software proprietario, conforme alla normativa nazionale in materia di rifiuti. La piattaforma ti consente di gestire digitalmente tutta la documentazione obbligatoria ed è interoperabile con R.E.N.T.Ri.
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