Normativa rifiuti industriali
I rifiuti industriali hanno un impatto molto importante sull’ambiente e sulla salute pubblica. Per questo, la loro gestione è regolamentata da una normativa stringente, che prevede sanzioni severe per chi non vi si adegua, fra cui anche l’arresto. In Italia, la principale norma in materia di rifiuti industriali è il decreto legislativo 152/2006 o Testo Unico Ambientale e successive modifiche, che recepisce una serie di direttive comunitarie in materia. Il decreto è una norma corposa, che indica quali sono gli obblighi e le responsabilità del produttore dei rifiuti. In particolare:
- classificazione dei rifiuti, indicata a livello generale nel Testo Unico Ambientale e regolata, a livello operativo, dalle linee guida SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente)
- responsabilità in eligendo e in vigilando
- tracciabilità del rifiuto: R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), dichiarazione MUD, registro di carico e scarico, formulario rifiuti
Classificazione dei rifiuti e attribuzione del codice CER/EER
Il produttore dei rifiuti industriali ha l’onere di classificare il tipo di rifiuti che produce, attribuendovi il codice CER/EER (Elenco Europeo dei Rifiuti): un codice di 6 cifre riunite in coppie che ne indica l’origine. La classificazione dei rifiuti è alla base del loro corretto smaltimento e recupero. Da essa dipendono le procedure di gestione e gli adempimenti amministrativi da seguire. I rifiuti industriali, infatti, appartengono alla categoria dei rifiuti speciali e possono essere di due tipi: non pericolosi e pericolosi. Fanno parte dei rifiuti non pericolosi gli imballaggi non contaminati – come carta, cartone, vetro… -, gli scarti agroalimentari e i refili plastici, per la compagine non pericolosa. Rientrano nei rifiuti pericolosi, per esempio, gli scarti della raffinazione del petrolio, gli oli esausti e i solventi. I rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità a tutte le norme vigenti, comprese le disposizioni in materia ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose) e quelle di pubblica sicurezza. Questo obbligo però non vale per tutti i rifiuti pericolosi, infatti, alcune tipologie non rientrano nelle disposizioni ADR.
L’attribuzione del codice CER/EER è solo uno degli obblighi a cui attenersi. Il produttore di rifiuti, infatti, ha anche la responsabilità di scegliere e verificare fornitori idonei e di presentare la documentazione obbligatoria per legge.
Eligendo e vigilando: scelta e verifica dei fornitori coinvolti nella gestione dei rifiuti
Per gestione dei rifiuti si intendono la raccolta, il trasporto, il recupero – inclusa la cernita -, lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di queste operazioni, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (articolo 183 del decreto legislativo 152/2006), come un’azienda per la gestione in outsourcing dei rifiuti. La norma prevede che il produttore dei rifiuti si accerti che i fornitori coinvolti in queste attività agiscano in conformità con la legge, abbiano le necessarie autorizzazioni e i titoli abilitativi per operare. L’azienda ha quindi l’obbligo di scegliere e poi verificare nel tempo i fornitori a cui si affida e di dimostrarne la compliance, in caso di controlli.
R.E.N.T.Ri: il nuovo sistema digitale per la tracciabilità dei rifiuti
Il R.E.N.T.Ri è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’art. 188-bis del decreto legislativo 152/2006, poi aggiornato e integrato in decreti successivi (d.lgs. 23/12/2022, n. 213, decreto 4 Aprile 2023, n. 59, decreto direttoriale del 21 settembre 2023). Gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il R.E.N.T.Ri è un tassello della Strategia nazionale per l’Economia Circolare, pensato per raccogliere e monitorare i dati ambientali, a supporto dell’attività di vigilanza e controllo e per attuare le politiche ambientali del Ministero. Insieme al R.E.N.T.Ri, sono stati introdotti anche nuovi i nuovi modelli di registro di carico e scarico e formulario di identificazione dei rifiuti (FIR): due dei documenti cardine previsti dalla legge. FIR, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) e registro di carico e scarico, infatti, sono i documenti obbligatori e indispensabili previsti dalla legge per garantire la corretta tracciabilità dei rifiuti
MUD: il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
Insieme al registro di carico e scarico e al formulario, il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è uno dei documenti obbligatori previsti dalla legge e indispensabile per la tracciabilità dei rifiuti. Si tratta di una dichiarazione che le aziende e gli enti devono presentare ogni anno per comunicare la quantità e la tipologia di rifiuti prodotti e gestiti nel corso dell’anno precedente. Il MUD è strutturato in sei comunicazioni, relative ai tipi di rifiuti per cui è necessario presentare la dichiarazione: comunicazione rifiuti, comunicazione veicoli fuori uso, comunicazione imballaggi, comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Fra questi rientrano, quindi, anche i rifiuti industriali e in Omnisyst, affianchiamo i nostri clienti nella gestione della dichiarazione MUD relativa proprio a quest’ultima tipologia di rifiuto.
Registro di carico e scarico rifiuti
Il registro di carico e scarico, insieme al MUD e al formulario, è uno dei documenti principali nella gestione dei rifiuti, perché contiene le informazioni su quali e quanti rifiuti sono stati prodotti e gestiti. È obbligatorio riportare nel registro tutti i movimenti di carico – che tipo di rifiuto ha prodotto l’azienda – e di scarico, cioè la registrazione del formulario, una volta che il rifiuto è stato conferito. I movimenti di carico devono essere annotati entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui i rifiuti sono stati prodotti. I movimenti di scarico, invece, devono essere annotati entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui il trasportatore ha ritirato i rifiuti dall’azienda.
FIR: il formulario di identificazione dei rifiuti
Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è un documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti, che contiene tutte le informazioni su: rifiuto – origine, quantità, tipologia, codice CER/EER, classe di pericolo -, produttore del rifiuto, trasportatore e destinatario. Il formulario deve riportare anche i dati del mezzo di trasporto, la modalità di trasporto, la data e il percorso seguito dal trasportatore fino a destinazione e il tipo di impianto di destinazione. Con l’entrata in vigore del DM 59/2023 a giugno 2023, i soggetti obbligati a R.E.N.T.Ri e quelli tenuti a mantenere il registro di carico e scarico dovranno utilizzare un formulario di identificazione dei rifiuti in formato digitale. L’articolo 5 del DM 59/2023 introduce un nuovo modello di FIR, reperibile nell’allegato II del decreto. Questo obbligo di digitalizzazione del FIR sarà effettivo dal 13 febbraio 2026. I soggetti non obbligati, invece, continueranno a utilizzare il formulario cartaceo
Gestione a norma dei rifiuti industriali con Omnisyst
Omnisyst è il più grande gestore indipendente di rifiuti industriali in Italia e opera come intermediario senza detenzione. Significa che disponiamo il recupero e lo smaltimento dei rifiuti per conto dei nostri clienti e quindi siamo pienamente integrati nel sistema di co-responsabilità amministrative e penali previste dalla legge. Affianchiamo le aziende proponendo soluzioni per la gestione dei rifiuti industriali su misura e attraverso la nostra piattaforma proprietaria web-based.
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